Principi, il sistema a 10 punti, misure immediate, misure periodiche, presentazione del fascicolo e indice delle abbreviazioni

 

0.1 Principi

Un posto di lavoro sicuro in un ambiente senza pericoli per la salute contribuisce alla soddisfazione e all’efficienza dei collaboratori incrementando la redditività economica e migliorando l’immagine dell’azienda.

Ai sensi dell’articolo 328 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), il datore di lavoro è tenuto a tutelare la vita e la salute dei propri dipendenti. Tale obbligo molto generico viene dettagliato con maggiore precisione nelle disposizioni vigenti della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), della Legge sul lavoro (LL), dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL3). In base all’articolo 82, par. 1 della LAINF, per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro è tenuto ad intraprendere tutte le misure necessarie per esperienza, conformi allo stato di avanzamento della tecnica e adatte alle circostanze.

Principio (art. 2 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro)
Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.

Obblighi particolari del datore di lavoro (art. 3 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro)

  1. Il datore di lavoro deve vigilare affinché l’efficacia dei provvedimenti di tutela della salute non venga pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli adeguati.
  2. Nel caso di modifica di costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure d’impiego di nuove sostanze nell’azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizioni.
  3. Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medicina del lavoro.

 

Obblighi dei lavoratori (art. 10 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro)

  1. Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e a tener conto delle regole generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare l’equipaggiamento personale di protezione e non deve compromettere l’efficacia delle attrezzature di protezione.
  2. Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.

0.2 Classificazione delle aziende dell’industria alberghiera e della ristorazione*

Le aziende dell’industria alberghiera e della ristorazione vengono suddivise nelle seguenti categorie sulla base delle rispettive dimensioni:

Suddivisione delle aziende secondo la direttiva CFSL 6508:


3.1 Aziende con pericoli particolari con dieci e più collaboratori
Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l’allegato I e che occupa dieci o più collaboratori, dimostra di aver attuato le misure richieste. A tal fine definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.


3.2 Aziende con pericoli particolari con meno di dieci collaboratori
Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l’allegato I e che occupa meno di dieci collaboratori, dimostra con mezzi semplici di aver attuato le misure richieste.


3.3 Aziende senza pericoli particolari con cinquanta e più collaboratori
Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l’allegato I e che occupa cinquanta o più collaboratori, definisce in maniera opportuna le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.


3.4 Aziende senza pericoli particolari con meno di cinquanta collaboratori
Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l’allegato I e che occupa meno di cinquanta collaboratori, è tenuto a soddisfare gli obblighi generali di cui agli articoli 3-10 dell’OPI.

 

Dall’allegato I „Pericoli particolari“

Aziende:

  • con condizioni particolari sui luoghi di lavoro
  • con pericoli di incendio ed esplosione
  • esposte ad agenti chimici e biologici
  • esposte ad agenti fisici


*Per aziende del settore alberghiero e della ristorazione si intendono tutte quelle aziende che su remunerazione offrono ospitalità e consumo di pasti e bevande in loco. Vengono equiparate alle aziende alberghiere quelle aziende che consegnano pasti pronti.


Ulteriori informazioni

www.cfsl.ch – Direttiva CFSL n. 6508
 

0.3 Cosa deve poter esibire un’azienda?

Oltre alla presente guida, vengono messe a disposizione delle aziende numerose pubblicazioni di settore, elencate in allegato.

Quali misure immediate deve intraprendere l’azienda?

Le seguenti misure immediate sono atte allo sviluppo dell’organizzazione della sicurezza e, pertanto, all’introduzione della soluzione settoriale in azienda:


A Sistema di responsabilità

L’alta direzione dell’azienda è responsabile della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei collaboratori, nonché dell’attuazione della soluzione settoriale in azienda. A tal scopo, l’alta direzione può designare una persona di contatto in materia di sicurezza sul lavoro (PECOS) che sviluppa ed esegue le misure necessarie oppure farsi carico direttamente di tali compiti.

La persona di contatto in materia di sicurezza sul lavoro (PECOS) riceverà un’adeguata preparazione sui propri compiti in occasione di un corso di otto lezioni erogato presso una delle associazioni responsabili, le quali coordinano anche le attività di formazione.

Tutti i collaboratori devono rispettare le disposizioni di sicurezza e supportare i propri superiori nell’attuazione delle misure. È necessario evitare situazioni di pericolo. Laddove ciò non fosse possibile, è necessario segnalarle alla PECOS o all’alta direzione.

È possibile distribuire le descrizioni delle funzioni/mansioni separatamente o come parte integrante del contratto di lavoro.


B Individuazione periodica dei pericoli

L’individuazione dei pericoli serve a identificare i pericoli in azienda in modo da poterne derivare e programmare le necessarie misure. L’individuazione dei pericoli deve essere aggiornata di pari passo con il variare delle condizioni aziendali.


C Completezza e conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici

È necessario verificare la completezza e la conformità di tutte le installazioni e degli apparecchi tecnici (LSPro RS 930.11), laddove ciò non avvenga già nell’ambito dell’individuazione periodica dei pericoli.


D Orientamento dei collaboratori

Tutti i collaboratori ricevono:

  • Informazioni sull’organizzazione della sicurezza sul lavoro e sulla tutela della salute in azienda
  • Informazioni per la prevenzione e per la gestione degli infortuni e per la prevenzione delle malattie professionali e dei problemi di salute associati al lavoro svolto
  • Informazioni riguardo ai diritti e doveri di ciascuno

E Documentazione delle misure adottate

Tutte le misure di sicurezza e le disposizioni adottate in ambito aziendale devono essere documentate in forma scritta (ad es. istruzioni, individuazione dei pericoli attraverso liste di controllo, pianificazione delle misure e loro esecuzione). In caso di incidenti, tale documentazione può esservi di grande aiuto.

 

0.4 Quali misure periodiche deve introdurre l’azienda?

In seguito all’attuazione delle misure immediate, il sistema di sicurezza deve essere oggetto di continuo aggiornamento.

Ciò comprende:

  • La pianificazione di misure e obiettivi annuali
  • L’individuazione dei mezzi finanziari necessari a tal fine (budget)
  • L’istruzione dei collaboratori
  • L’analisi degli infortuni, dei quasi infortuni e delle malattie al fine di attivare le opportune misure
  • L’esecuzione di una verifica annuale

È opportuno eseguire tali misure una prima volta assieme alle misure immediate atte allo sviluppo dell’organizzazione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute in azienda.

 

0.5 Presentazione del fascicolo

  • All’inizio di ciascun capitolo viene riportata la sezione «Cosa dovete fare» e viene proposta una raccomandazione attuativa nella sezione «Come è meglio procedere».
  • In alcuni casi seguono «Ulteriori informazioni» sull’argomento.
  • È possibile scaricare tutti i documenti contrassegnati come esempi e modelli dal sito web.
  • A titolo di prova documentale si consiglia di archiviare sotto il rispettivo capitolo le liste di controllo, le schede di lavoro e i documenti compilati.

Ulteriori informazioni

Tutte le liste di controllo sono reperibili gratuitamente sul sito www.suva.ch utilizzando il rispettivo codice d’ordine.

È possibile scaricare i modelli della soluzione settoriale alla pagina www.hotelgastrosafety.ch da aggiornare in base alle peculiarità aziendali. Registratevi subito.